NB: questo articolo contiene delle fesserie, di cui mi assumo la responsabilità per la incauta pubblicazione. Una spiegazione (non una giustificazione) è qui.
NB2: nel testo approvato dal senato e ora in attesa dell’approvazione definitiva alla camera, l’intero articolo è tornato nella forma originale, vedi: OpenParlamento e Senato. Ora lo sforzo comune deve essere quello di riconoscere che l’intero disegno di legge è non solo di dubbia efficacia, ma rappresenta una fortissima limitazione alla possibilità di trovare e punire i criminali. Un esame completo fatto da un giurista si trova qui: DDL “intercettazioni” spiegato e commentato da Guido Scorza. Detto questo, i commenti vengono chiusi.
Non sono certo un legale, né uno “del campo”, ma qualche volta occorre saper leggere le leggi, per capire chi ha ragione.
Prendo spunto dall’allarme per il cosiddetto “emendamento 1707″ al Disegno di legge sulle intercettazioni, il numero 1611, il cui testo potete trovare su OpenPolis.
Il testo dell’emendamento è il seguente (fonte, il sito del Senato, o OpenPolis, se quello del Senato viene tolto):
Al comma 22, dopo le parole: «dall’articolo 609-quater» inserire le seguenti: «, escluso il caso previsto dal quarto comma».
Criptico è dir poco. Per prima cosa prendiamo il comma 22 del disegno di legge. Attenzione che il testo a cui applicare l’emendamento non è quello originale, ma quello presentato in Senato dopo il passaggio in Commissione Giustizia, che recita:
22.All’ articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale , la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente: « d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609- bis , escluso il caso previsto dal terzo comma, delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall’articolo 609- quater e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’ articolo 609- octies del codice penale ».
Quindi l’emendamento modifica questo comma. Vediamo di fare il collage. L’articolo 380 del Codice di Procedura Penale tratta di Arresto obbligatorio in flagranza, ossia i casi in cui l’arresto di chi sta commettendo un reato in quel momento è obbligatorio e immediato, senza se e senza ma. Il comma 2 lettera d-bis) originale (fonte: Ispolitel) recita:
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’articolo 609-octies del codice penale.
e viene cambiato in:
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609- bis , escluso il caso previsto dal terzo comma, delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall’articolo 609- quater e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’ articolo 609- octies del codice penale
dalla commissione Giustizia. Poi arriva l’emendamento 1.707, che lo trasforma in:
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609- bis , escluso il caso previsto dal terzo comma, delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall’articolo 609- quater, escluso il caso previsto dal quarto comma e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’ articolo 609- octies del codice penale
Qual è l’effetto finale? L’articolo 380 del codice di Procedura Penale stabilisce appunto in quali casi l’arresto deve essere fatto, ossia è obbligatorio. I casi elencati alla lettera d-bis) sono:
- art.609 bis – Violenza sessuale compiuta con minaccia, violenza o abuso di autorità, tranne i casi di minore gravità
- art.609 quater – Atti sessuali con minorenne. Punisce qualsiasi atto sessuale compiuto con un minorenne, indipendentemente dalla presenza di violenza o meno.
- art.609 octies – Violenza sessuale di gruppo.
L’emendamento 1.707 introduce l’esclusione per “i casi di minore gravità” anche per gli atti sessuali compiuti sui minorenni.
In pratica, prima in Commissione Giustizia introducono (giustamente, lo aggiungo io) l’arresto in flagranza per i pedofili, senza eccezioni e senza alternative, poi l’emendamento 1.707 equipara un atto sessuale “di minore gravità” su un minore alla situazione di una violenza sessuale “di minore gravità” su un adulto.
Ecco. Prima ci dovrebbero spiegare che c’entra questa modifica in un disegno di legge sulle intercettazioni, poi dovrebbero spiegare agli agenti che trovano un adulto che compie atti sessuali su un minorenne in quali casi possano arrestarlo.
Quello che non tutti sanno, e che molti tacciono, è che la decisione sulla gravità non è né dell’agente, né del magistrato a cui viene assegnato il caso. Occorre che prima succedano i fatti, ossia qualcuno sia (o non sia) arrestato in un frangente di questo tipo, poi la Corte di Cassazione, su apposito ricorso, stilerà una “classifica” delle gravità, lavorando alla valutazione caso per caso.
Traete da soli le conclusioni.



