NB: questo articolo contiene delle fesserie, di cui mi assumo la responsabilità per la incauta pubblicazione. Una spiegazione (non una giustificazione) è qui.
NB2: nel testo approvato dal senato e ora in attesa dell’approvazione definitiva alla camera, l’intero articolo è tornato nella forma originale, vedi: OpenParlamento e Senato. Ora lo sforzo comune deve essere quello di riconoscere che l’intero disegno di legge è non solo di dubbia efficacia, ma rappresenta una fortissima limitazione alla possibilità di trovare e punire i criminali. Un esame completo fatto da un giurista si trova qui: DDL “intercettazioni” spiegato e commentato da Guido Scorza. Detto questo, i commenti vengono chiusi.
Non sono certo un legale, né uno “del campo”, ma qualche volta occorre saper leggere le leggi, per capire chi ha ragione.
Prendo spunto dall’allarme per il cosiddetto “emendamento 1707″ al Disegno di legge sulle intercettazioni, il numero 1611, il cui testo potete trovare su OpenPolis.
Il testo dell’emendamento è il seguente (fonte, il sito del Senato, o OpenPolis, se quello del Senato viene tolto):
Al comma 22, dopo le parole: «dall’articolo 609-quater» inserire le seguenti: «, escluso il caso previsto dal quarto comma».
Criptico è dir poco. Per prima cosa prendiamo il comma 22 del disegno di legge. Attenzione che il testo a cui applicare l’emendamento non è quello originale, ma quello presentato in Senato dopo il passaggio in Commissione Giustizia, che recita:
22.All’ articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale , la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente: « d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609- bis , escluso il caso previsto dal terzo comma, delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall’articolo 609- quater e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’ articolo 609- octies del codice penale ».
Quindi l’emendamento modifica questo comma. Vediamo di fare il collage. L’articolo 380 del Codice di Procedura Penale tratta di Arresto obbligatorio in flagranza, ossia i casi in cui l’arresto di chi sta commettendo un reato in quel momento è obbligatorio e immediato, senza se e senza ma. Il comma 2 lettera d-bis) originale (fonte: Ispolitel) recita:
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’articolo 609-octies del codice penale.
e viene cambiato in:
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609- bis , escluso il caso previsto dal terzo comma, delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall’articolo 609- quater e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’ articolo 609- octies del codice penale
dalla commissione Giustizia. Poi arriva l’emendamento 1.707, che lo trasforma in:
d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609- bis , escluso il caso previsto dal terzo comma, delitto di atti sessuali con minorenne previsto dall’articolo 609- quater, escluso il caso previsto dal quarto comma e delitto di violenza sessuale di gruppo previsto dall’ articolo 609- octies del codice penale
Qual è l’effetto finale? L’articolo 380 del codice di Procedura Penale stabilisce appunto in quali casi l’arresto deve essere fatto, ossia è obbligatorio. I casi elencati alla lettera d-bis) sono:
- art.609 bis – Violenza sessuale compiuta con minaccia, violenza o abuso di autorità, tranne i casi di minore gravità
- art.609 quater – Atti sessuali con minorenne. Punisce qualsiasi atto sessuale compiuto con un minorenne, indipendentemente dalla presenza di violenza o meno.
- art.609 octies – Violenza sessuale di gruppo.
L’emendamento 1.707 introduce l’esclusione per “i casi di minore gravità” anche per gli atti sessuali compiuti sui minorenni.
In pratica, prima in Commissione Giustizia introducono (giustamente, lo aggiungo io) l’arresto in flagranza per i pedofili, senza eccezioni e senza alternative, poi l’emendamento 1.707 equipara un atto sessuale “di minore gravità” su un minore alla situazione di una violenza sessuale “di minore gravità” su un adulto.
Ecco. Prima ci dovrebbero spiegare che c’entra questa modifica in un disegno di legge sulle intercettazioni, poi dovrebbero spiegare agli agenti che trovano un adulto che compie atti sessuali su un minorenne in quali casi possano arrestarlo.
Quello che non tutti sanno, e che molti tacciono, è che la decisione sulla gravità non è né dell’agente, né del magistrato a cui viene assegnato il caso. Occorre che prima succedano i fatti, ossia qualcuno sia (o non sia) arrestato in un frangente di questo tipo, poi la Corte di Cassazione, su apposito ricorso, stilerà una “classifica” delle gravità, lavorando alla valutazione caso per caso.
Traete da soli le conclusioni.


#1 da Marco M. il 10 June 2010 - 00:40
Mi spiace ma non è assolutamente vero ciò che scrivi: “art.609 quater – Atti sessuali con minorenne. Punisce qualsiasi atto sessuale compiuto con un minorenne, indipendentemente dalla presenza di violenza o meno.”
Ti invito a ripassare bene il diritto penale, o quanto meno a leggerti con attenzione l’inciso iniziale dell’art. 609-quater c.p.
Ne consegue che le tue conclusioni sono errate, poiché danno come presupposto che il 609-quater c.p. si applichi anche alle condotte di violenza, mentre invece per queste si applica l’art. 609-bis anche se il soggetto passivo è un minore degli anni 14 o 16 (a seconda dei casi).
Ne deriva che l’emendamento 1707, nonostante quanto sia stato scritto in rete, ridava senso alla previsione del comma 22 del Ddl 1611. Il motivo? Se non prevedi una esclusione dell’obbligatorietà dell’arresto in flagranza per gli ATTI sessuali di lieve entità compiuti su minore consenziente, è paradossale prevederla invece per la VIOLENZA sessuale di lieve entità compiuta sul minore non consenziente (il comma 22 recita infatti: “d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609- bis, ESCLUSO IL CASO PREVISTO DAL TERZO COMMA”.
Insomma, un vero e proprio paradosso!!
Prima di sentenziare sulle norme, cerchiamo di analizzarle bene, e di tenere in considerazione le eventuali clausole di sussidiarietà!!
Come al solito, abbiamo fatto la figura del popolo imbecille, che grida allo scandalo dove lo scandalo non c’é, trascurando di conseguenza quelli che sono i VERI SCANDALI del Ddl 1611…
Roba da matti!!!
#2 da Mario Pascucci il 10 June 2010 - 09:32
@Marco M.
Ti ringrazio per la spiegazione, d’altra parte ho premesso che non è il mio mestiere, anche se, secondo me, tutti dovremmo essere in grado di seguire l’evoluzione delle leggi.
Che l’intero Ddl sia imbarazzante, per usare un eufemismo, è chiaro e lampante a tutti, credo, ma, in ogni caso, le domande non tanto retoriche alla fine dell’articolo rimangono aperte, ed ho paura che attenderanno a lungo delle risposte.
#3 da Ivan Mellace il 11 June 2010 - 03:51
Vero é però che é stato comunque tentato di alleviare le misure contro dei reati sessuali e questo presenta per l’ennesima volta adeguatamente questo governo in uno stato in cui i reati sessuali sono sempre più frequenti e purtroppo se attribuiamo ai politici il compito di essere di esempio al paese ne comprendiamo facilmente il motivo
#4 da MB il 11 June 2010 - 16:41
Vero che si sia “tentato però di alleviare le misure contro i reati sessuali”?
Vero un bel nulla, e chi ha scatenato il panico dovrebbe rivedere i propri passi.
La misura aggravava le disposizioni per reati sessuali, visto che gli atti sessuali con e tra minori non comportavano arresto in flagranza.
Quindi, anche con l’emendamento per i reati lievi, c’era un inasprimento.
Io rifletto su cosa sarebbe avvenuto se fosse stato approvato il testo della commissione senza emendamento correttivo, al di là della disparità rispetto ai casi del 609-bis.
L’arresto in flagranza sarebbe stato potenzialmente esteso anche al caso di due fidanzatini sopresi a pomiciare in un parco.
Lei 14 anni e lui 12 anni e mezzo: è reato secondo il 609-quater perché lui ha meno di tredici anni e lei è perseguibile perché ha superato la soglia dei quattrodici anni.
Era questo il senso di introdurre l’arresto in flagranza per reati sessuali?
Ora, in risposta ai copiosi appelli on line e al tam tam mediatico, il parlamento e il governo hanno risposto coerentemente: ogni riferimento agli atti con minori è sparito.
Complimenti a chi ha protestato.
#5 da Mario Pascucci il 11 June 2010 - 18:43
@MB
Se cerchi “Legge bavaglio” su Google ottieni 450.000 risultati, se cerchi “reati sessuali di minore entità” ne ottieni 12.400 ed infine se cerchi “emendamento 1707″ ottieni 24.700 risultati.
Il tam tam mediatico è di un ordine di grandezza superiore per la legge bavaglio, su cui parlamento e governo non mi pare si possa dire abbiano “risposto coerentemente”.
Per il resto, lo ribadisco, che c’entrava un articolo come il 22, riguardante tutt’altra materia, in una legge sulle intercettazioni?
E’ questo il modo in cui opera chi fa le leggi: nascondendo (si fa per dire) modifiche subdole e fuori contesto in leggi che riguardano altro.
Certo, col senno di poi, è stato un errore indignarsi per un comma, quando era tutto l’impianto della legge ad essere improponibile.
Complimenti, semmai, a chi non ci ha neanche provato a protestare, confidando in “risposte coerenti” dal governo.
#6 da MB il 11 June 2010 - 19:55
Non passo il tempo a cercare frasi su google specie in considerazione del fatto che se cerco “legge bavaglio” (e non so perché dovrei cercare proprio questo) solo 361 risultati, l’1%, sa rinviarmi al ddl s 1611.
La pubblicità degli atti parlamentari deriva dal loro essere fruibili alla consultazione nei verbali delle commissioni e non dai siti reperibili su google.
Ci si mette poco più di dieci minuti a consultare gli atti parlamentari, se si ha un minimo di competenza.
Non c’è alcun errore visibile solo col “senno di poi”.
La serietà e il senso civico impongono a chiunque di verificare, prima di assumere qualsiasi posizione, l’affidabilità della fonte e di accertare con cura il fatto.
Comunque, hai perfettamente ragione sul resto: l’articolo non è coerente con il tema delle intercettazioni.
saluti
Ps: “Coerentemente” era ironico.
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#7 da Piero il 16 June 2010 - 18:23
“d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall’articolo 609- bis, ESCLUSO IL CASO PREVISTO DAL TERZO COMMA”.
copio e incollo dal commento sopra.
Qual’è il comma terzo del 609?